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FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CULTURALI: pubblicato il decreto

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G n.27 del 2 febbraio 2022 il Decreto interministeriale del 19 novembre 2021 recante la disciplina del Fondo per le piccole e medie imprese creative.

LEGGI IL DECRETO

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Aggiornamenti sull’apertura delle procedure saranno comunicati non appena disponibili.


Capo I
Disposizioni generali

Art. 2: Ambito di applicazione e finalità dell’intervento

  1. Il presente decreto definisce le disposizioni per l’attuazione
    dell’art. 1, commi da 109 a 112, della legge, individuando, tra
    l’altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le
    tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che
    classificano le attività delle imprese del settore creativo, le
    modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le
    iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonché le
    ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:
    a) al capo II, gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il
    consolidamento delle imprese creative, finalizzati alla promozione
    di:
    i. programmi di investimento realizzati da singole imprese
    creative;
    ii. programmi di investimento realizzati da imprese creative
    con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese
    creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;
    iii. investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative;
    b) al capo III, gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri
    settori, sostenendo l’acquisizione di servizi specialistici;
    c) al capo IV, le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui ai capi II e III;
    d) al capo V, le ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo.

Capo II
Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle
imprese creative

Art. 8: Soggetti beneficiari

  1. Possono beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione dei
    programmi di investimento previsti dall’art. 9 del presente capo:
    a) le imprese creative;
    b) le imprese non costituenti imprese creative operanti in
    qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla
    disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile di cui
    all’art. 6, partecipanti a progetti integrati con imprese creative,
    nella misura in cui consentito dall’art. 9, comma 3.
  2. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese creative di
    cui al comma 1, devono:
    a) essere classificabili come di micro, piccola e media
    dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al
    regolamento GBER;
    b) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro
    delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o
    operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le
    norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di
    residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i
    predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio
    italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima
    erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio;
    c) svolgere almeno una delle attività economiche di cui
    all’allegato n. 1 al presente decreto, risultante dal registro delle
    imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o
    operativa nel territorio italiano devono svolgere almeno una
    corrispondente attività, secondo le classificazioni dello Stato di
    residenza; in tal caso, lo svolgimento di attività previste
    nell’allegato 1 deve, comunque, risultare dal registro delle imprese
    entro i termini di cui alla lettera b);
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
    essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure
    concorsuali;
    e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
    successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
    gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
    Commissione europea;
    f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
    revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
    g) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6.
  3. Le imprese diverse dalle imprese creative, partecipanti a
    progetti integrati di cui al comma 1, lettera b), devono essere in
    possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 2, ad eccezione del
    requisito di cui alla lettera c) del medesimo comma 2.
  4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve
    essere dimostrato alla data di presentazione della domanda, fatto
    salvo quanto previsto al comma 5.
  5. Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente capo le
    persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa,
    purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione
    alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore ai sensi dell’art. 16,
    comma 5, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare
    l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti
    richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi dei commi 1,
    lettera a) e 2 subordinato alla predetta costituzione. Nel caso in
    cui i predetti soggetti non dimostrino l’avvenuta costituzione nei
    termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata
    decaduta.
  6. Le imprese creative già destinatarie di un provvedimento di
    concessione delle agevolazioni per i programmi di investimento
    previsti dall’art. 9, che si qualificano come start-up innovative o
    come PMI innovative, possono beneficiare, altresì, delle particolari
    condizioni disciplinate dall’art. 11, a fronte degli investimenti nel
    relativo capitale di rischio ivi previsti e ferma restando la
    necessità del possesso, alla data di richiesta del predetto
    beneficio, dei requisiti di cui al comma 2.
  7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al
    presente capo le imprese:
    a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati
    condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
    divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
    richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
    i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore
    economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
    concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
    presentazione della domanda;
    b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
    di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
    giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra
    sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
    amministrazione;
    c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
    causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o
    comunque a ciò ostative.

Capo III
Voucher per l’acquisizione di servizi specialistici erogati da
imprese creative

Art.12: Soggetti beneficiari

  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo
    le imprese operanti in qualunque settore, fatte salve le esclusioni
    derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile di
    cui all’art. 6, che intendono acquisire un supporto specialistico nel
    settore creativo.
  2. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al
    comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono comprovare
    il possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 2, ad eccezione
    dei requisiti di cui alla lettera c), del medesimo comma.
  3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al
    presente capo le imprese:
    a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati
    condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
    divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
    richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
    i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore
    economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o
    concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di
    presentazione della domanda;
    b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
    di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
    giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra
    sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
    amministrazione;
    c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come
    causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o
    comunque a ciò ostative.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale

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